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Sfalci e potature

15 Febbraio 2021

Nelle ultime settimane a seguito del recepimento della direttiva n. 851/2018 con il d.lgs. n. 116/2020, si sono diffuse varie interpretazioni della nuova normativa che hanno determinato un clima di incertezza e confusione tra le imprese artigiane ed agricole che si occupano di cura delle aree verdi pubbliche e private.

Ma cosa è cambiato in concreto con l’aggiornamento della normativa e quali sono gli adempimenti per una corretta gestione delle risulte vegetali derivanti dalle attività di cura del verde?

Il Prof. Stefano Masini, responsabile dell’Area Ambiente e Territorio presso la Confederazione Nazionale Coldiretti, sottolinea come molte delle interpretazioni partono dall’erroneo presupposto della volontà di disfarsi dei materiali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico senza soffermarsi sulle ulteriori alternative che si aprono ad un imprenditore artigiano come per quello agricolo prima di considerare gli sfalci e le potature come rifiuti.

Infatti, sebbene il d.lgs. n. 116/2020 di modifica del d.lgs. n. 152/2006 abbia inserito la definizione di rifiuti urbani, includendovi i residui vegetali prodotti nell’attività di manutenzione del verde pubblico, occorre tuttavia individuare diverse soluzioni, in relazione all’ambito oggettivo o soggettivo di riferimento, tanto da risultare necessario procedere ad un inquadramento delle fattispecie interessate dalla modifica indicata.

Sulla base di un criterio strettamente oggettivo, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi devono considerarsi rifiuti urbani ai sensi del novellato articolo 183, lett. b-ter. Sono invece espressamente esclusi dalla disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca (art. 183, co. 1, b- sexies).

Inoltre, resta ferma la disciplina in materia di sottoprodotti di cui all’art. 184-bis, relativa al materiale derivante da un processo di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo e del quale il detentore non cerca di “disfarsi”, ma intende sfruttare o commercializzare – altresì eventualmente per il fabbisogno di operatori economici diversi da quello che l’ha prodotto – a condizioni ad esso favorevoli, in un processo successivo, a condizione che tale riutilizzo non sia soltanto possibile ma certo, non richieda una trasformazione preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione (v. da ultimo Corte di giustizia, sentenza C-629/19).

Ancora, particolare attenzione è riservata alla categoria dei rifiuti organici, attraverso l’inserimento dell’art. 182 ter del d.lgs. n. 152/2006 per effetto del d.lgs. n. 116/2020.

Risulta opportuno risolvere l’inquadramento di fattispecie che presentano margini di sovrapposizione tra le categorie di non rifiuti, rifiuti speciali, rifiuti organici e rifiuti urbani, tenuto conto delle diverse figure imprenditoriali coinvolte nelle attività di manutenzione del verde pubblico: in particolare, imprenditori artigiani e agricoli.

L’impresa artigiana: Cosa cambia dopo il recepimento della direttiva n. 851/2018 con il d.lgs. n. 116/2020?

  • L’imprenditore artigiano, prima di disfarsi del materiale vegetale come rifiuto urbano, potrà conferire sfalci e potature agli imprenditori agricoli per essere impiegati direttamente sui propri terreni, nell’ambito di buone pratiche agronomiche, secondo la disciplina dei sottoprodotti, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;
  • L’imprenditore artigiano, prima di disfarsi del materiale vegetale come rifiuto urbano, potrà valorizzare sfalci e potature come rifiuti organici, ben potendo destinare tali materiali alla produzione di ammendante compostato da immettere sul mercato, secondo le condizioni fissate dal d.lgs. n. 75 del 2010 in materia di fertilizzanti che, all’allegato II prevede, ad esempio, l’impiego del compostato per la produzione di ammendanti verdi o misti;
  • L’imprenditore artigiano può conferire i propri sfalci e potature ad un impianto di compostaggio, posto in esercizio anche in aree agricole, che abbia una capacità di trattamento non eccedente le 80 tonnellate annue e che sia destinato al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio;
  • L’imprenditore artigiano può destinare sfalci e potature alla produzione di energia, secondo le disposizioni di cui al D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Di conseguenza, trovano applicazione anche per l’artigiano forme semplificate di gestione:

  • Non sono previsti adempimenti amministrativi per l’artigiano che produce e per l’imprenditore agricolo che impiega sottoprodotti;
  • Sono esonerati dall’iscrizione al Catasto dei rifiuti gli imprenditori che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti;
  • Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico: gli imprenditori che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti. Per gli imprenditori che in un anno producono quantità di rifiuti non eccedenti le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, la tenuta del registro di carico e scarico può essere delegata alle organizzazioni di categoria o alle società di servizi;
  • Sono esonerati dalla compilazione del formulario: i produttori iniziali di rifiuti urbani che provvedono al trasporto degli stessi presso i centri di raccolta di cui all’articolo 183; i produttori di rifiuti speciali non pericolosi che provvedono al trasporto dei propri rifiuti in modo occasionale e saltuario presso il centro di raccolta per non più di cinque volte all’anno e in quantità non superiore a 30 chilogrammi o trenta litri. La movimentazione dei rifiuti all’interno di aree private non è considerata trasporto;
  • Sono esonerati dall’iscrizione all’albo gestori ambientali le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi se già iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi;
  • Sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell’albo i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti attraverso la presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente.

Tali considerazioni, che valgono anche per il verde privato, trovano ulteriore riscontro nella circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 marzo 2018, adottata nell’ambito della procedura di infrazione EU Pilot 9180/2017/ENVI per una non corretta trasposizione della direttiva europea in materia di rifiuti (Dir. 98/2008/CE) nel codice ambientale.

Il Ministero dell’Ambiente, al fine di superare le contestazioni della Commissione europea per effetto della esclusione dall’ambito dei rifiuti anche degli sfalci e delle potature provenienti dalle attività artigiane, ha ritenuto di dover abrogare la parte della disposizione di cui all’art. 185, lett. f) nella quale era stata operata una sostanziale equivalenza tra le attività agricole e artigiane in materia di sfalci e potature.

Tuttavia, la circolare è chiara nel confermare che la modifica normativa non sarebbe in contrasto con gli “interessi legittimi degli operatori del settore che possono avvalersi a pieno titolo della disciplina sui sottoprodotti al fine della gestione semplificata degli sfalci e potature che non rientrano nell’ipotesi contemplata dall’eccezione stabilita dall’articolo 2 della direttiva rifiuti“.

L’impresa agricola: Cosa cambia dopo il recepimento della direttiva n. 851/2018 con il d.lgs. n. 116/2020?

Le modifiche al codice dell’ambiente apportate dal recente d.lgs. n. 116/2020 per effetto del recepimento della direttiva n. 851/2018, impongono una rilettura dell’articolo 185, lett. f) del d.lgs. n. 152 del 2006 per le conseguenze che derivano dalla eliminazione dell’inciso: “nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni“, non risultando più esclusi dalla disciplina dei rifiuti.

L’attuale formulazione dell’articolo 185, lett. f) è, pertanto, la seguente: sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti “la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana“.

Per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116/2020, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi sono compresi tra i rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183 lett. b-ter.

Tuttavia, sono espressamente esclusi dalla disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca ai sensi dell’articolo 183, co. 1, b-sexies.

Pertanto, gli sfalci e le potature derivanti dall’attività propriamente agricola continuano ad essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti, mentre gli sfalci e le potature derivanti dall’attività di manutenzione del verde pubblico sono rifiuti speciali se realizzati dall’imprenditore agricolo, ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lett. a) nell’esercizio dell’attività agricola.

Sembra, pertanto, possibile procedere ad una ricostruzione del quadro normativo sulla base di un criterio soggettivo che consente di articolare le seguenti ipotesi:

  • l’imprenditore agricolo che provvede allo sfalcio e alle potature nell’ambito della propria impresa agricola nel rispetto delle buone pratiche colturali ed utilizza direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, ad esempio, attraverso le attività di compostaggio del materiale organico o per la produzione di energia, si considera produttore di un non rifiuto, ai sensi della riscritta lett. f) dell’articolo 185;
  • l’imprenditore agricolo che non utilizzi direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, può cederli a terzi secondo la disciplina dei sottoprodotti, se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bis;
  • dal combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lettera b-sexies e 184, lettera a), i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 c.c., sono, invece, considerati rifiuti speciali. Pertanto, se le attività di sfalcio e potatura sono realizzate dall’imprenditore agricolo ma i residui vegetali prodotti sono ceduti a terzi, si tratta di rifiuti speciali, a meno che non si dimostri che sussistono le condizioni del sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184 bis di cui al punto precedente.

Oneri burocratici – esenzioni

Non sono previsti adempimenti amministrativi per l’imprenditore agricolo che produce non rifiuti.

Catasto rifiuti: sono esonerati dall’iscrizione:

  • gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a ottomila;
  • gli imprenditori che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
  • gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.

I produttori di rifiuti speciali che siano tenuti ad iscriversi al catasto dei rifiuti possono delegare il gestore del servizio pubblico di raccolta o del circuito organizzato privato con il quale abbiano stipulato espressa convenzione che provvede all’iscrizione nei limiti della quantità conferita.

Registro di carico e scarico: sono esonerati dalla tenuta del registro:

  • gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a ottomila;
  • gli imprenditori che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
  • gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti. Per gli imprenditori che in un anno producono quantità di rifiuti non eccedenti le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, la tenuta del registro di carico e scarico può essere delegata alle organizzazioni di categoria o alle società di servizi.

Trasporto rifiuti: sono esonerati dalla compilazione del formulario:

  • i produttori iniziali di rifiuti urbani e assimilati che provvedono al trasporto degli stessi presso i centri di raccolta di cui all’articolo 183;
  • i produttori di rifiuti speciali non pericolosi che provvedono al trasporto dei propri rifiuti in modo occasionale e saltuario presso il centro di raccolta per non più di cinque volte all’anno e in quantità non superiore a 30 chilogrammi o trenta litri. La movimentazione dei rifiuti all’interno di aree private non è considerata trasporto;
  • gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti speciali che provvedano al trasporto dei propri rifiuti in modo occasionale e saltuario attraverso il conferimento presso un circuito organizzato di raccolta previa convenzione o al gestore del servizio pubblico. Non si considera trasporto la movimentazione tra fondi appartenenti alla stessa impresa agricola, anche percorrendo la pubblica via, per il raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo purchè la distanza tra fondi non superi i quindici chilometri. Non è neppure considerata trasporto la movimentazione effettuata dall’imprenditore agricolo dal proprio fondo al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa o dei consorzi agrari dei quali sia socio.

Albo gestori ambientali: sono esonerati dall’iscrizione

  • gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell’articolo 183;
  • le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi se già iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi;
  • sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell’albo i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti attraverso la presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente.

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